PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO E PRINCÌPI DI CODIFICAZIONE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la parte generale del codice penale.
      2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
      4. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, procede altresì all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con il codice penale.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.
(Princìpi di codificazione).

      1. Il codice penale adottato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si

 

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conforma ai princìpi e ai valori della Costituzione, si adegua ai princìpi dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimento dell'intero ordinamento penale.
      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi di codificazione:

          a) prevedere come reati solo i fatti che offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale;

          b) escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa;

          c) affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità;

          d) prevedere che le disposizioni del codice penale non possano essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore e con esplicito riferimento alle singole disposizioni abrogate.

      

Capo II
PRINCÌPI GENERALI

Art. 3.
(Principio di legalità).

      1. In materia di principio di legalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al princìpio e criterio direttivo di prevedere che nessuno sia punito per un fatto non espressamente previsto come reato da una legge dello Stato, né con pene o con altre conseguenze sanzionatorie che non siano stabilite dalla medesima legge.

 

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Art. 4.
(Riserva di codice).

      1. In materia di riserva di codice, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al princìpio e criterio direttivo di prevedere che le nuove disposizioni penali siano inserite nel codice penale ovvero in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono, coordinandole con le disposizioni del medesimo codice penale e nel rispetto dei princìpi in esso contenuti.

Art. 5.
(Principio di offensività e di irrilevanza del fatto).

      1. In materia di principio di offensività e di irrilevanza del fatto, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nessuno sia punito per un fatto che in concreto non offenda il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;

          b) prevedere che l'agente non sia punibile quando risultino la tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

Art. 6.
(Principio di colpevolezza).

      1. In materia di principio di colpevolezza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al princìpio e criterio direttivo di prevedere che nessuno sia punito se non per un fatto commesso colpevolmente.

Art. 7.
(Interpretazione e applicazione della legge penale).

      1. In materia di interpretazione e applicazione della legge penale, i decreti

 

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legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le norme penali non si applichino a casi diversi da quelli espressamente previsti;

          b) prevedere che in caso di concorso di norme, nel rispetto del principio in materia di ne bis in idem sostanziale, la legge o la disposizione di legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito, e che quando un medesimo fatto sia riconducibile a più disposizioni di legge, si applichi la norma che ne esprime per intero il disvalore;

          c) prevedere che le disposizioni contenute nella parte generale del codice penale si applichino anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo che queste espressamente dispongano altrimenti.

Capo III
LEGGE PENALE

Art. 8.
(Efficacia della legge penale nel tempo).

      1. In materia di efficacia della legge penale nel tempo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire la non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione penale che comporti per l'agente un trattamento più sfavorevole;

          b) stabilire che nessuno sia punito per un fatto che non sia più previsto dalla legge come reato e che, se vi è stata condanna irrevocabile, ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali;

          c) stabilire che, se sono diverse la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi successive, si applichi quella che, valutata complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per l'agente, salvo che sia intervenuta sentenza

 

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irrevocabile; in tale ultimo caso, stabilire che, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena sia corrispondentemente rideterminata;

          d) prevedere che la disciplina di cui alle lettere a), b) e c) si applichi anche in caso di successione di leggi diverse da quelle penali integratrici del precetto, da queste ultime richiamate;

          e) prevedere che la disciplina della successione di leggi penali nel tempo si applichi in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale;

          f) prevedere che la disciplina di cui alle lettere b) e c) non si applichi alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee.

Art. 9.
(Efficacia della legge penale nello spazio).

      1. In materia di efficacia della legge penale nello spazio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la legge italiana si applichi a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto comunitario e dal diritto internazionale;

          b) prevedere che la legge italiana si applichi altresì a tutti coloro che commettano il reato all'estero nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale;

          c) prevedere che le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera;

          d) prevedere che il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisca sia, in tutto o in parte rilevante, ivi posta in essere ovvero si sia ivi verificato l'evento.

 

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Art. 10.
(Reati commessi all'estero).

      1. In materia di reati commessi all'estero, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all'estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:

              1) reati contro lo Stato o l'Unione europea;

              2) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;

              3) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano;

              4) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell'Unione europea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

              5) reati di omicidio doloso, sequestro di persona, lesioni gravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, se commessi a danno di un cittadino italiano;

              6) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana;

          b) prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi all'estero:

              1) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano;

 

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              2) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o di membro di Governo, alla richiesta del Ministro della giustizia;

          c) stabilire, fuori dai casi previsti dalle lettere a) e b), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino all'estero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenza dell'agente nel territorio dello Stato, e per i reati puniti con pena inferiore, subordinandola alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

          d) stabilire, fuori dai casi previsti dalla lettera a), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero dallo straniero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della persona nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

          e) nei casi previsti dalle lettere c) e d), prevedere la necessità della querela della persona offesa se il reato sia procedibile a querela secondo la legge italiana.

Art. 11.
(Estradizione).

      1. In materia di estradizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'estradizione per l'estero sia disciplinata dalle convenzioni internazionali e dal codice di procedura penale;

 

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          b) prevedere che l'estradizione per l'estero non sia ammessa:

              1) se, in assenza di convenzioni internazionali, il fatto che forma oggetto della domanda non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente;

              2) quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato o il condannato possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di lingua, di genere, di orientamento sessuale, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

              3) se per il fatto per il quale sia domandata l`estradizione sia prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero.

Art. 12.
(Apolidi).

      1. In materia di apolidi, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, ai fini della legge penale, al cittadino sia equiparato l'apolide che abbia residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.

Art. 13.
(Computo e decorrenza dei termini).

      1. In materia di computo e decorrenza dei termini, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, si osservi il calendario comune e che, quando la legge penale stabilisca un termine, il giorno della decorrenza non sia computato.

 

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Capo IV
REATO

Art. 14.
(Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità).

      1. In materia di soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) quando la qualifica del soggetto attivo presupponga la titolarità di particolari poteri o doveri giuridici, essa si riferisca alla persona cui questi sono attribuiti al momento del fatto, nonché a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i medesimi poteri giuridici;

              2) nessuno sia punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'abbia posta in essere con coscienza e volontà;

              3) sia esclusa la responsabilità di chi abbia commesso il fatto per forza maggiore o per costringimento fisico e che, in quest'ultimo caso, ne risponda l'autore della violenza;

              4) nessuno sia punito se la sua condotta attiva od omissiva non sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso;

              5) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando esso sia stato conseguenza di un fattore eccezionale o di un fattore sopravvenuto riferibile all'altrui sfera di signoria;

              6) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando l'evento non derivi dallo specifico rischio illecito creato dalla condotta;

 

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          b) prevedere che il non impedire l'evento sia equiparato al cagionarlo a condizione che:

              1) sia stato violato un obbligo attuale di garanzia del bene giuridico;

              2) il titolare dell'obbligo giuridico di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici e di fatto idonei a impedire l'evento;

              3) l'obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti da essa determinati, possa essere specificato da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

          c) prevedere che:

              1) siano esplicitati i presupposti del legittimo trasferimento degli obblighi di garanzia dal titolare originario ad altri soggetti, sulla base di un provvedimento della pubblica autorità o di atti di autonomia privata;

              2) la violazione degli obblighi giuridici di mera vigilanza sia punibile solo in quanto espressamente prevista dalla legge come reato;

          d) prevedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione, che:

              1) l'autore risponda secondo i princìpi generali;

              2) fuori dai casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non sia individuato o non sia punibile, ne risponda a titolo di colpa chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione e non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del reato;

              3) se non siano individuati l'autore o l'editore ne risponda lo stampatore ai sensi del numero 2).

Art. 15.
(Dolo, colpa e colpa grave).

      1. In materia di dolo, colpa e colpa grave, i decreti legislativi di cui all'articolo

 

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1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) nessuno sia punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo abbia commesso con dolo, salvo i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge;

              2) il reato sia doloso quando l'agente si rappresenti concretamente e voglia il fatto che lo costituisce;

              3) il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa;

              4) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresentato, non sia voluto dall'agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia o di altre regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata;

              5) la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell'agente, sia particolarmente rilevante l'inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili;

              6) quando da un fatto previsto come reato derivi per colpa un'ulteriore conseguenza, si applichino le regole del concorso formale di reati se per la conseguenza ulteriore la legge preveda la responsabilità per colpa;

          b) stabilire che, se un fatto costituente reato sia commesso per ordine di un superiore, del reato rispondano sia chi abbia dato l'ordine sia chi lo abbia eseguito, qualora non ricorra l'ipotesi menzionata.

 

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Art. 16.
(Ignoranza ed errore).

      1. In materia di ignoranza ed errore, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che sia esclusa la responsabilità a titolo di dolo nei seguenti casi:

              1) errore sul fatto che costituisce il reato, anche quando derivi da errore su legge diversa da quella penale, avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

              2) erronea supposizione di una causa di giustificazione, anche quando essa derivi da errore su legge diversa da quella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

              3) eccesso nelle cause di giustificazione quando per errore ne siano superati i limiti;

          b) prevedere che:

              1) nei casi di cui alla lettera a), sia fatta salva la punibilità a titolo di colpa se l'errore sia determinato da colpa e il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo;

              2) l'agente sia punito per il reato meno grave in caso di errore su un elemento differenziale tra più reati;

          c) prevedere che escludano la responsabilità l'ignoranza e l'errore sulla legge penale incriminatrice nonché l'erronea supposizione di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, purché siano scusabili in rapporto alle circostanze oggettive del fatto e alle caratteristiche personali dell'autore;

          d) prevedere che in caso di ignoranza o errore non scusabile la pena possa essere attenuata fino a un terzo se si tratti di reato doloso;

          e) prevedere, salve le diverse disposizioni di legge, l'irrilevanza dell'errore sull'identità della persona offesa.

 

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Art. 17.
(Cause oggettive di giustificazione).

      1. In materia di cause oggettive di giustificazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere come causa di giustificazione l'esercizio di un diritto;

          b) prevedere come causa di giustificazione l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità; prevedere che, nel caso dell'adempimento di un dovere da parte del pubblico ufficiale che consista nel respingere una violenza o nel vincere una resistenza, la causa di giustificazione operi nei suoi confronti, e nei confronti della persona legittimamente richiesta, qualora il pubblico ufficiale faccia uso ovvero ordini di fare uso di armi o di altri strumenti di coazione, solo se l'uso di tali strumenti sia necessario e sia rispettata la proporzione tra i beni in conflitto nella situazione concreta;

          c) prevedere come causa di giustificazione il consenso dell'avente diritto, nei reati aventi ad oggetto interessi disponibili, stabilendo che sia valido il consenso prestato da chi abbia la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto;

          d) prevedere come causa di giustificazione la legittima difesa, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa debba tenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione; escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo;

          e) prevedere come causa di giustificazione lo stato di necessità, specificando che il soggetto debba aver agito per salvare un interesse personale proprio o altrui di rango superiore a quello sacrificato; specificare altresì che non sia giustificato chi,

 

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essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.

Art. 18.
(Cause soggettive di esclusione della responsabilità).

      1. In materia di cause soggettive di esclusione della responsabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante, nel caso di esecuzione di un ordine non sindacabile della pubblica autorità, sempre che non si tratti di ordine manifestamente criminoso o la cui criminosità sia comunque nota all'esecutore;

          b) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità la necessità cogente, nell'ipotesi in cui il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé o altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso, stabilendo che non si escluda la responsabilità di chi agisca per salvare se stesso, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo;

          c) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa;

          d) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'affidamento

 

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nel consenso altrui, in ragione della verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso;

          e) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'ordine del privato nell'ipotesi in cui il soggetto esegua un ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, in caso di tenuità del fatto e delle sue conseguenze.

Art. 19.
(Reato tentato).

      1. In materia di reato tentato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga a intraprenderla con atti che immediatamente la precedano, sia punito per reato tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, con una pena ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il reato consumato;

          b) prevedere che sia esclusa la punibilità del tentativo nei casi di inesistenza dell'oggetto;

          c) prevedere che non sia punibile chi volontariamente desista dall'azione o volontariamente impedisca l'evento o volontariamente si adoperi con atti idonei per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per una causa diversa;

          d) prevedere che l'agente, nel caso di cui alle lettere b) e c), sia punibile per gli atti compiuti se essi costituiscano di per sé un reato;

          e) prevedere che la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli reati o per categorie di reati.

 

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Art. 20.
(Circostanze del reato).

      1. In materia di circostanze del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) le circostanze del reato siano espressamente denominate come tali;

              2) le circostanze risultino determinate nel loro contenuto;

              3) costituisca titolo autonomo di reato il fatto per il quale la legge determini in modo autonomo la pena edittale;

              4) le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa;

              5) le circostanze attenuanti siano valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate o per errore ritenute inesistenti;

              6) siano valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore di fatto non sia determinato da colpa;

          b) prevedere come circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

              1) l'avere commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, di genere o di orientamento sessuale;

              2) l'avere, nei reati dolosi contro la persona o comunque realizzati con violenza alla persona, commesso il fatto con crudeltà ovvero per motivi abietti o futili;

              3) l'avere commesso il fatto contro un pubblico agente a causa o nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni ovvero contro una persona internazionalmente protetta;

 

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              4) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, ovvero contro persone disabili;

              5) l'avere commesso il fatto facendo uso di armi;

              6) l'avere commesso il fatto per finalità terroristiche ovvero per agevolare associazioni di stampo mafioso o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale;

          c) prevedere che:

              1) la pena sia aumentata da un sesto a un quarto nei confronti di chi, dopo aver riportato una condanna per reato doloso, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commetta un reato doloso della stessa indole;

              2) siano considerati reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge ovvero offendono il medesimo bene giuridico ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentino in concreto caratteri fondamentali comuni;

          d) prevedere come circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

              1) l'avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale;

              2) l'avere agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso;

              3) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto ingiusto della persona offesa;

              4) l'avere commesso il fatto perché condizionato o indotto da persona alla cui autorità, pubblica o privata, l'agente era sottoposto;

              5) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno o comunque

 

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l'essersi adoperato efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

          e) prevedere che:

              1) gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti comunque denominate, si applichino aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse alcuna circostanza;

              2) gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza siano da un sesto a un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze;

              3) l'aumento di pena corrispondente alla circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) sia da un quarto alla metà;

              4) gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso omogeneo di circostanze non possano comunque superare rispettivamente la metà del massimo o del minimo edittale;

              5) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) concorra con altre circostanze aggravanti, l'aumento per le altre circostanze aggravanti non si applichi sulla pena base, ma sulla pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza;

              6) in caso di concorso eterogeneo di circostanze aggravanti e attenuanti il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze; che gli aumenti e le diminuzioni per ogni circostanza si calcolino sulla pena base; che per effetto della somma complessiva degli aumenti e delle diminuzioni, la pena non possa essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del minimo edittale;

              7) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) concorra con altre circostanze comuni, gli aumenti o le diminuzioni derivanti dal computo complessivo per le circostanze

 

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comuni si applichino sulla pena che risulti per tale circostanza aggravante.

Art. 21.
(Concorso di reati, concorso formale e reato continuato).

      1. In materia di concorso di reati, concorso formale e reato continuato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nel concorso di reati si applichi la pena per il reato in concreto più grave, aumentata fino al triplo;

          b) prevedere che quando più reati siano commessi con un'unica azione od omissione ovvero in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria si applichi la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentata fino al doppio; che al fine di valutare l'unitarietà della risoluzione criminosa si debba tenere conto anche dell'indole e delle modalità esecutive dei reati, nonché dell'arco temporale della loro esecuzione;

          c) prevedere che nei casi previsti nelle lettere a) e b) la pena non possa comunque superare la somma delle pene applicabili per i singoli reati;

          d) prevedere che nel caso di concorso di reati puniti con pene di specie diversa l'aumento si calcoli sulla specie di pena prevista per il reato più grave convertendolo successivamente nella specie di pena prevista per gli altri reati, operando il ragguaglio secondo i criteri previsti dal codice penale;

          e) prevedere che per ogni effetto penale diverso dalla pena si abbia riguardo ai singoli reati per i quali sia stata pronunciata condanna, salvo che sia diversamente stabilito;

          f) prevedere che le disposizioni sul concorso di reati non si applichino per i reati commessi dopo la condanna di primo grado, ferma restando la loro applicabilità

 

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ai fatti commessi anteriormente alla stessa;

          g) prevedere che sia stabilito in caso di concorso di reati un limite massimo per le pene prescrittive e interdittive.

Art. 22.
(Concorso di persone nel reato).

      1. In materia di concorso di persone nel reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che concorra nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro concorrente ovvero prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto;

          b) prevedere che le disposizioni sul concorso di persone si applichino anche se taluno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile per cause di carattere soggettivo;

          c) prevedere che sia punita la cooperazione nel reato colposo;

          d) prevedere che nessuno sia punito per concorso nel reato se il fatto non sia stato realizzato almeno nella forma del tentativo;

          e) prevedere che ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della sua colpevolezza in rapporto al contributo effettivamente prestato;

          f) prevedere che la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta;

          g) prevedere che la pena sia aumentata a carico di coloro che abbiano organizzato o diretto l'attività criminosa, nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero un minore di anni diciotto, una persona totalmente incapace o con capacità

 

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ridotta ovvero si siano comunque avvalsi degli stessi nella commissione di un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza;

          h) prevedere che le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive servite ad agevolare la commissione del reato, abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che siano concorsi nel reato;

          i) prevedere che siano circostanze oggettive quelle che concernano la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso;

          l) prevedere che siano circostanze soggettive quelle che concernano l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni o qualità personali del colpevole ovvero i rapporti tra il colpevole e l'offeso;

          m) prevedere che la punibilità sia esclusa per il concorrente che, volontariamente, neutralizzi gli effetti della propria condotta ovvero impedisca la consumazione del reato ovvero ponga in essere atti idonei a impedirne la consumazione, quando questa non si verifichi per altra causa;

          n) prevedere che la pena sia diminuita per il concorrente che, volontariamente, ponga in essere atti idonei a impedire la consumazione del reato, quando questa nondimeno si verifichi;

          o) prevedere che nei casi di cui alle lettere m) e n) il concorrente sia comunque punito per gli atti che costituiscano un diverso reato.

Art. 23.
(Imputabilità).

      1. In materia di imputabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati

 

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in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) non sia imputabile chi non abbia la capacità di intendere o di volere;

              2) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, se nel momento in cui lo abbia commesso non era imputabile;

              3) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l'agente non sia stato in grado di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

              4) siano considerate cause di esclusione dell'imputabilità: l'infermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, se rilevanti rispetto al fatto commesso;

              5) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, definendo i limiti in cui l'incapace di intendere o di volere per ubriachezza o stupefazione risponda per il fatto commesso per l'essersi posto colpevolmente nelle condizioni predette;

              6) nei casi in cui l'agente non abbia la capacità di intendere o di volere sia applicata una misura di cura e di controllo;

              7) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della necessità della cura e che la loro durata non possa superare quella della pena che si applicherebbe all'agente imputabile;

              8) la durata massima della misura di cura e di controllo determinata dal giudice non possa comunque superare il limite massimo di durata della pena edittale prevista per il reato contestato;

              9) l'esecuzione della misura di cura e di controllo sia interrotta quando non risulti più necessaria a fini riabilitativi;

          b) prevedere per i non imputabili le seguenti misure di cura e di controllo,

 

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eventualmente applicabili in via alternativa o graduata:

              1) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione;

              2) ricovero in comunità terapeutiche;

              3) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico;

              4) obbligo di presentazione, eventualmente associato a trattamento terapeutico;

              5) affidamento a servizi socio-sanitari;

              6) svolgimento di un'attività lavorativa o di un'attività in favore della collettività;

          c) prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura:

              1) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso riabilitativo;

              2) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni;

          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa;

          e) prevedere che non sia imputabile chi abbia commesso il fatto senza avere ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, avendoli compiuti ma non avendo ancora raggiunto gli anni diciotto, non sia stato in grado, per immaturità, di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

          f) prevedere per i minorenni imputabili che abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena di un terzo e per i minorenni imputabili che non abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena da un terzo alla metà.

 

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Art. 24.
(Capacità ridotta. Finalità del trattamento e regime sanzionatorio).

      1. In materia di finalità del trattamento e di regime sanzionatorio in caso di capacità ridotta, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le pene siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, per infermità, gravi disturbi della personalità, cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, nel momento in cui abbia commesso il fatto fosse in condizioni tali da ridurre grandemente la sua capacità di intendere o di volere, anche quando il reato sia commesso da un soggetto sotto l'influenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;

          b) prevedere che il giudice determini la pena in vista del superamento delle condizioni che abbiano ridotto la capacità dell'agente, in particolare prevedendo, se possibile e accettato, un trattamento terapeutico o riabilitativo;

          c) prevedere che il giudice, in luogo delle pene detentive fino a tre anni, possa applicare misure sostitutive di carattere terapeutico o riabilitativo con il consenso del condannato e che, nel caso di esito positivo del trattamento, il residuo di pena da espiare si estingua;

          d) prevedere che qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile, la sospensione condizionale in caso di condanna applicata a un soggetto in stato di capacità ridotta sia subordinata all'accettazione, da parte dello stesso, di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalità di cui alla lettera b);

          e) prevedere che qualora il trattamento terapeutico o riabilitativo di cui alla lettera b) abbia avuto esito positivo, il giudice possa disporre la sospensione condizionata di pena residua anche anticipatamente,

 

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sempre che il condannato abbia espiato almeno metà della pena;

          f) prevedere che il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la tenuità del fatto e per il venire meno delle condizioni di ridotta capacità che lo abbiano determinato, salvo che permangano esigenze di prevenzione;

          g) prevedere che le disposizioni di cui al presente articolo non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere un reato o di predisporsi una scusa.

Art. 25.
(Persona offesa dal reato).

      1. In materia di persona offesa dal reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le modalità di tutela della persona offesa in conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Art. 26.
(Querela, richiesta e istanza).

      1. In materia di querela, richiesta e istanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela possa essere proposta, secondo i requisiti e con le modalità stabiliti dalla legge processuale, entro tre mesi dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della commissione del reato, salvo che la legge stabilisca un termine diverso; che, in caso di pluralità di persone offese, il termine

 

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per proporre la querela decorra separatamente per ciascuna delle persone offese, dal momento in cui ciascuna di esse venga a conoscenza del reato;

          b) prevedere che il reato commesso in danno di più persone sia punibile anche se la querela sia stata proposta da una soltanto di esse;

          c) prevedere che quando la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine di cui alla lettera a) decorra dal momento in cui cessa lo stato di soggezione;

          d) prevedere che la querela debba manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce;

          e) prevedere che il diritto di querela sia esercitato:

              1) da chi abbia la potestà di genitore o dal tutore, per i minori di anni quattordici e per gli interdetti;

              2) da un curatore speciale, se la persona offesa dal reato sia incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante;

              3) dai minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e da coloro che siano affidati a un curatore o all'amministratore di sostegno; che, in tal caso, il diritto di querela possa essere altresì esercitato dal genitore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno;

          f) prevedere che, in presenza di querela, il reato sia perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salva espressa rinunzia da parte del querelante nei confronti di taluno;

          g) prevedere che il diritto di querela non si trasmetta agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente; che la morte del querelante non faccia cessare gli effetti della querela presentata, salva espressa remissione da parte dei prossimi congiunti;

 

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          h) prevedere che il diritto di querela non possa essere esercitato in caso di espressa rinuncia o di comportamenti incompatibili con la volontà di proporre querela;

          i) prevedere che la querela possa essere rimessa solo da chi l'abbia proposta;

          l) prevedere che la remissione di querela estingua la perseguibilità del reato e che, per produrre effetti, la remissione della querela debba essere accettata;

          m) prevedere che in caso di più querelanti la remissione della querela da parte di alcuni non produca effetto nei confronti degli altri;

          n) prevedere che nel caso previsto dalla lettera b) la querela possa essere rimessa solo dal querelante;

          o) prevedere che la remissione della querela possa essere effettuata nei confronti di taluni dei querelati, eventualmente condizionando la remissione a prestazioni risarcitorie o riparatorie;

          p) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito ad istanza della persona offesa si applichino tutte le disposizioni precedenti:

          q) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra autorità si applichino le disposizioni di cui alle lettere a), c) ed e);

          r) prevedere che la richiesta e l'istanza siano irrevocabili.

Art. 27.
(Prescrizione del reato).

      1. In materia di prescrizione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se

 

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l'azione penale non sia esercitata entro dodici anni dalla consumazione del reato;

              2) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro otto anni dalla consumazione del reato;

              3) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

              4) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

          b) prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave;

          c) prevedere che i reati puniti con la detenzione di massima durata non si prescrivano;

          d) prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

          e) prevedere che se è esercitata l'azione penale il processo si prescriva nei tempi previsti dal codice di procedura penale.

Capo V
PENE

Art. 28.
(Specie delle pene).

      1. In materia di specie delle pene, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, così indicate in ordine di gravità;

 

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          b) prevedere che le pene possano essere applicate, secondo quanto espressamente previsto dalle norme incriminatici, singolarmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 29.
(Pena pecuniaria).

      1. In materia di pena pecuniaria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la pena pecuniaria si applichi per tassi giornalieri o per entità determinata;

          b) prevedere che la pena pecuniaria per tassi vada da 30 a 360 tassi giornalieri e che i tassi giornalieri vadano da euro 5 a euro 1.000;

          c) prevedere che la pena pecuniaria per entità determinata comporti l'obbligo di pagamento di una somma non inferiore a euro 150 e non superiore a euro 300.000;

          d) prevedere che, nella determinazione della pena pecuniaria, il giudice possa aumentarla sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa;

          e) prevedere che l'esazione della pena pecuniaria abbia luogo di regola in rate mensili;

          f) prevedere che in caso di mancato pagamento, anche parziale, della pena pecuniaria, il giudice proceda ad apprendere i beni del condannato per un importo equivalente, con le modalità e con i limiti previsti in tema di confisca;

          g) prevedere che, in caso di mancata esazione, anche parziale o per equivalente, non dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, il giudice possa convertire la pena pecuniaria non riscossa in altra sanzione, secondo un criterio di gradualità e

 

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proporzionalità, operando il ragguaglio ai sensi dell'articolo 35;

          h) prevedere che, su richiesta del condannato, in luogo della pena pecuniaria il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, specificando il rapporto di ragguaglio tra un'ora di lavoro di pubblica utilità, un tasso giornaliero di pena pecuniaria ovvero l'importo di pena pecuniaria per entità determinata.

Art. 30.
(Pene interdittive).

      1. In materia di pene interdettive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:

          a) la sospensione da uno o più uffici pubblici, per una durata non superiore a cinque anni;

          b) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dagli uffici pubblici;

          c) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione per una durata non superiore a cinque anni, da una professione o da un'attività di impresa, anche esercitata in forma cooperativa;

          d) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;

          e) la revoca o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;

          f) la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni,

 

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dalla potestà di genitore, dalla tutela, dalla curatela o dall'amministrazione di sostegno;

          g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a cinque anni, di emettere assegni e di essere titolare o di utilizzare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitino al pagamento, al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in forma elettronica;

          h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dai contratti con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;

          i) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali.

Art. 31.
(Pene prescrittive).

      1. In materia di pene prescrittive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere le seguenti pene prescrittive:

              1) l'allontanamento dalla famiglia, per un periodo non superiore a tre anni;

              2) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

              3) il divieto temporaneo di allontanamento dal territorio dello Stato o di una regione, o di una provincia o di uno o più comuni, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

 

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              4) prescrizioni comportamentali, secondo modalità previste dalla legge e per un periodo non superiore a tre anni;

              5) la libertà sorvegliata, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, comportante le prescrizioni della sottoposizione a controllo e con eventuale obbligo di permanenza in luoghi particolari o per determinate fasce orarie;

              6) il lavoro di pubblica utilità, per un numero di ore non inferiore a trenta e non superiore a seicentotrenta, consistente nella prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività;

              7) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge;

              8) l'obbligo di ripristino, di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi;

          b) prevedere che il giudice, ai fini della decisione in ordine alle prescrizioni da applicare, possa acquisire le informazioni necessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

Art. 32.
(Pene detentive).

      1. In materia di pene detentive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti pene:

          a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre anni;

          b) la detenzione ordinaria, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a venti anni;

          c) la detenzione di massima durata, in misura non inferiore a ventotto anni e non superiore a trentadue anni.

 

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Art. 33.
(Limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare).

      1. In materia di limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la detenzione ordinaria, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di ventiquattro anni;

          b) prevedere che la detenzione domiciliare, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di quattro anni.

Art. 34.
(Detenzione di massima durata).

      1. In materia di detenzione di massima durata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) per un novero ristretto di reati di particolare gravità si applichi la pena della detenzione di massima durata;

              2) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di massima durata e reati puniti con pena detentiva l'entità complessiva della pena non possa superare i trentaquattro anni;

              3) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a seguito di verifiche periodiche dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato;

              4) la disciplina delle verifiche di cui al numero 3) e dei loro effetti positivi sia differenziata in relazione alla pena in concreto applicata;

 

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          b) prevedere, in particolare, che:

              1) in caso di complessivo esito positivo di tutte le verifiche periodiche la pena applicata si estingua dopo che il condannato abbia scontato i quattro quinti della sua durata;

              2) nel caso in cui le verifiche effettuate manifestino significativi progressi nell'evoluzione della personalità del condannato, la pena applicata possa essere diminuita in misura da stabilire e comunque non superiore a quattro anni;

          c) prevedere che, intervenuta la liberazione, il condannato sia sottoposto a prescrizioni di controllo e sostegno;

          d) prevedere che, dopo lo scadere del diciottesimo anno di detenzione, il condannato possa essere ammesso alla semilibertà, determinando le condizioni per l'ammissione al beneficio.

Art. 35.
(Ragguaglio tra pene di specie diversa).

      1. In materia di ragguaglio tra pene di specie diversa, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire criteri di ragguaglio tra pene di specie diversa;

          b) prevedere, in particolare, che:

              1) quando il giudice proceda al ragguaglio tra pene detentive e pene interdittive, prescrittive o pecuniarie, un giorno di detenzione ordinaria sia equiparato a euro 75 di pena pecuniaria, a due giorni di detenzione domiciliare, a cinque giorni di pena interdittiva o prescrittiva;

              2) agli effetti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia equiparata a quattro anni di detenzione ordinaria;

              3) nell'operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni di pena.

 

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Art. 36.
(Pene che comportano prescrizioni e obblighi. Inosservanza).

      1. In materia di pene che comportano prescrizioni e obblighi e della relativa inosservanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia subordinata al consenso e che, in caso di diniego di consenso, il giudice possa applicare altra pena, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità;

          b) prevedere che in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti dal giudice, questi sostituisca la sanzione irrogata con altra più afflittiva secondo un criterio di gradualità, avuto riguardo alla gravità della violazione.

Art. 37.
(Indici di commisurazione della pena).

      1. In materia di indici di commisurazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, ai fini della determinazione della pena, salvo che la legge espressamente li indichi quali elementi costitutivi o circostanze del reato, il giudice valuti:

              1) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o pericolose;

              2) l'intensità del dolo o il grado della colpa;

              3) i motivi che abbiano determinato la commissione del reato;

              4) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole anteriori e successivi al reato;

              5) le condizioni di vita del condannato, anche al momento della sentenza;

 

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          b) prevedere che:

              1) la capacità di commettere nuovi reati sia valutata solo ai fini di attenuazione della pena;

              2) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per la pena pecuniaria, il giudice tenga conto delle condizioni economiche del condannato;

              3) l'ammontare dei tassi giornalieri possa essere modificato in relazione a mutamenti delle condizioni economiche del condannato.

Art. 38.
(Criteri per l'applicazione della pena).

      1. In materia di criteri per l'applicazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice determini la pena, con provvedimento analiticamente motivato, entro il limite della proporzione con il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione di ragioni di esemplarità punitiva;

          b) prevedere che la pena detentiva espiata all'estero e la custodia cautelare sofferta all'estero siano sempre computate in caso di rinnovamento del giudizio in Italia.

Art. 39.
(Correttivo di equità).

      1. In materia di correttivo di equità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non più di un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto, questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

 

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Art. 40.
(Effetti della pena).

      1. In materia di effetti della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere quali conseguenze della pena, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge:

          a) la pubblicazione del provvedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di altri provvedimenti, atti o informazioni;

          b) il divieto di compiere determinate attività informatiche, con eventuale privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati e a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.

Art. 41.
(Rinvio dell'esecuzione della pena).

      1. In materia di rinvio dell'esecuzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena in ragione dell'età, delle condizioni di salute, dello stato di donna incinta o di madre o in presenza di altre gravi situazioni personali del condannato.

Capo VI
PUNIBILITÀ. ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Art. 42.
(Condizioni obiettive di punibilità).

      1. In materia di condizioni obiettive di punibilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominandole espressamente quali «condizioni obiettive di punibilità»;

          b) prevedere che le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente.

Art. 43.
(Attività riparatorie).

      1. In materia di attività riparatorie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, reati di non particolare gravità possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e a prescrizioni stabilite dal giudice;

          b) prevedere che il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie o risarcitorie prestate, possa indicare la loro integrazione assegnando un termine per l'adempimento.

Art. 44.
(Cause di estinzione del reato).

      1. In materia di cause di estinzione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

          a) la morte dell'imputato;

          b) l'amnistia;

          c) l'oblazione;

          d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

 

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          e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Art. 45.
(Oblazione).

      1. In materia di oblazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

              1) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre le spese del procedimento;

              2) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre le spese del procedimento;

          b) prevedere che nel caso previsto al numero 2) della lettera a) il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

          c) prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.

Art. 46.
(Messa alla prova).

      1. In materia di messa alla prova, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o

 

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congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione e le modalità di espletamento della prova;

          b) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

          c) prevedere che l'esito positivo della prova estingua il reato.

Art. 47.
(Cause di estinzione della pena).

      1. In materia di cause di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

          a) la morte del condannato;

          b) l'indulto e la grazia;

          c) la sospensione condizionale della pena se non revocata;

          d) la sospensione condizionata della pena residua;

          e) la prescrizione della pena.

Art. 48.
(Indulto e grazia).

      1. In materia di indulto e di grazia, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'indulto o la grazia condonino, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutino in un'altra specie di pena stabilita dalla legge e che, ad ogni altro effetto diverso, la pena estinta per indulto si consideri come pena inflitta;

 

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          b) prevedere che, nel caso di concorso di reati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, ove concorrano reati ostativi all'indulto, l'indulto si applichi alla pena inflitta per i reati non ostativi.

Art. 49.
(Sospensione condizionale della pena).

      1. In materia di sospensione condizionale della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, possa sospendere l'esecuzione della pena per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni quando presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, in caso di condanna alla pena della detenzione ordinaria, il periodo di sospensione sia di cinque anni;

          b) prevedere che la sospensione della pena possa essere concessa, per non più di due volte, in caso di condanna a pena detentiva complessivamente non superiore a due anni e che in caso di pena detentiva congiunta a pene di specie diversa, il giudice possa sospendere la sola pena detentiva, nei limiti anzidetti, salvo che il condannato non chieda espressamente la conversione della pena di specie diversa in pena detentiva per il cumulo con la stessa ai fini della sospensione;

          c) stabilire che se sia già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta;

          d) prevedere che:

              1) la sospensione condizionale della pena sia subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

 

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              2) la condanna a pena sospesa non comporti, di per sé, l'applicazione di misure di prevenzione, né costituisca impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivo di diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative;

          e) ai fini della sospensione ovvero della determinazione dei relativi obblighi e prescrizioni, il giudice possa acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, anche pronunciandosi sulla sola colpevolezza in attesa delle informazioni necessarie;

          f) stabilire, ove possibile:

              1) limiti di pena più elevati per la sospensione in ragione dell'età e delle condizioni personali del condannato;

              2) la sospendibilità, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee, subordinata, in caso di condanna a pena interdittiva temporanea congiunta a pena pecuniaria, al pagamento di tale pena e, se soggettivamente e oggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 50.
(Sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo).

      1. In materia di sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice, nel sospendere l'esecuzione della pena, possa ordinare la messa alla prova del condannato per il periodo corrispondente per favorirne il reinserimento sociale e che in caso di seconda concessione la messa alla prova sia obbligatoria;

 

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          b) prevedere che in caso di messa alla prova:

              1) il giudice, sentite le parti, determini prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato e che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni;

              2) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni;

              3) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato;

              4) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato;

              5) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga avvenuto il reinserimento sociale dell'imputato.

Art. 51.
(Revoca della sospensione ed estinzione della pena).

      1. In materia di revoca della sospensione e di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la sospensione condizionale della pena sia o possa essere revocata in base ai presupposti stabiliti dalla legge qualora il condannato commetta uno o più reati ovvero riporti, nei termini stabiliti per la prova, un'altra condanna per un reato commesso anteriormente alla messa alla prova, ovvero commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi o delle prescrizioni imposti, salvo che in tal caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova o modificare le prescrizioni;

 

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          b) prevedere che, dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale con messa alla prova, si detragga un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo i criteri di ragguaglio stabiliti per le pene prescrittive;

          c) prevedere che la disciplina della revoca si applichi anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;

          d) prevedere che la pena si estingua:

              1) se nei termini stabiliti non si verifichi alcuna delle ipotesi di revoca;

              2) in caso di esito positivo della prova, ove disposta.

Art. 52.
(Sospensione condizionata della pena residua).

      1. In materia di sospensione condizionata della pena residua, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il condannato alla pena della detenzione ordinaria, che abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo, possa essere ammesso alla sospensione condizionata della pena residua quando il giudice presuma che si asterrà dal commettere ulteriori reati;

          b) prevedere che il condannato possa essere ammesso al beneficio di cui alla lettera a) se abbia scontato almeno due anni e comunque non meno di due terzi della pena inflitta;

          c) prevedere che, nel provvedimento di concessione della sospensione condizionata della pena residua, il giudice indichi le prescrizioni e le misure di controllo e sostegno più idonee al completamento del percorso di reinserimento sociale;

          d) prevedere che la sospensione sia revocata se il condannato, entro un termine da stabilire, commetta un reato della stessa indole ovvero punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

 

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          e) prevedere che la sospensione sia revocata in caso di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni e alle misure di controllo e sostegno;

          f) prevedere che la pena inflitta al condannato ammesso al beneficio si estingua decorso un tempo pari alla durata della pena residua sospesa.

Art. 53.
(Prescrizione della pena).

      1. In materia di prescrizione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

          b) prevedere che le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

          c) prevedere che la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

          d) prevedere che le pene di massima durata non si prescrivano;

          e) prevedere che, in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

          f) prevedere che il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventi eseguibile.

Art. 54.
(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).

      1. In materia di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,

 

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i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all'articolo 38, possa disporre che della sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a due anni ovvero a pena interdittiva non perpetua, a pena prescrittiva o a pena pecuniaria, non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale, e che, in caso di successive condanne a pena detentiva, la non menzione possa essere disposta purché la pena complessiva non superi i due anni;

          b) prevedere che della sentenza di condanna a pena sospesa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale;

          c) prevedere che la non menzione della condanna possa essere revocata quando il condannato commetta un ulteriore reato, entro limiti da stabilire.

Art. 55.
(Riabilitazione).

      1. In materia di riabilitazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che essa estingua gli effetti penali della condanna;

          b) prevedere che sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenuto reinserimento sociale, tenuto conto dell'indole del reato commesso;

          c) prevedere che non sia concessa quando il condannato non abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e non

 

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abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dallo stesso, salvo che non dimostri di essere stato o di essere, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiervi;

          d) prevedere che sia revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso entro tre anni dal provvedimento di riabilitazione;

          e) prevedere che si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se riconosciute.

Capo VII
SANZIONI CIVILI, CONFISCA E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Art. 56.
(Sanzioni civili).

      1. In materia di sanzioni civili, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare gli effetti delle sanzioni civili da reato riproducendo il contenuto del libro primo, titolo VII, del codice penale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modificazioni:

          a) prevedere che ogni reato obblighi alle restituzioni, a norma delle leggi civili;

          b) prevedere che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, anche per lesione di interessi legittimi, obblighi al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto del medesimo; prevedere che il danno non patrimoniale sia determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa dello stesso;

          c) prevedere che, in caso di morte della persona offesa, il diritto al risarcimento si trasmetta ai prossimi congiunti e

 

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alla persona stabilmente convivente con la stessa, a norma delle leggi civili;

          d) prevedere che il risarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni nei soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economicamente valutabile, e attinente alle funzioni o agli scopi previsti e da loro perseguiti;

          e) stabilire che, per reati di particolare natura o gravità, quando la persona offesa abbia rinunciato all'azione civile ovvero non sia stata identificata, il giudice possa disporre il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando, anche parzialmente, la somma dovuta; prevedere che, in tal caso, la somma sia destinata a un fondo di solidarietà per le vittime di reati;

          f) prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, disponga, se oggettivamente e soggettivamente possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento;

          g) prevedere e disciplinare, anche mediante rinvio alle leggi civili, i presupposti dell'azione revocatoria per atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dal colpevole prima della condanna.

Art. 57.
(Confisca).

      1. In materia di confisca, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la seguente disciplina della confisca dello strumento di reato:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli agenti, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

 

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              2) possibilità di non disporre la confisca qualora si tratti di cose di valore insignificante, ovvero qualora la misura risulti sproporzionata alla gravità del fatto;

              3) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

              4) applicazione della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato sia stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza, sempre se ciò sia possibile;

          b) prevedere la seguente disciplina della confisca del prodotto, del prezzo e del profitto di reato:

              1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che concluda il giudizio dibattimentale o abbreviato;

              2) possibilità di eseguire sempre la confisca, totalmente o parzialmente, anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscano il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, con eccezione per i beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

 

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              3) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

          c) prevedere la seguente disciplina della confisca delle cose intrinsecamente illecite:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

              2) possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa;

          d) adeguare la disciplina prevista dal codice penale agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

          e) prevedere che con la sentenza di condanna sia disposto lo scioglimento delle società o delle associazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività penalmente illecite e sia confiscato, totalmente o parzialmente, il patrimonio che eventualmente residui dalla liquidazione;

          f) prevedere che, ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, risultino come a lui appartenenti;

          g) prevedere che, salvo il disposto del numero 2) della lettera c), la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede;

          h) prevedere che, nei casi di confisca penale disciplinati da norme particolari, si applichino le disposizioni del presente articolo, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, e che in ogni caso si applichino le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.

 

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Art. 58.
(Responsabilità degli enti).

      1. In materia di responsabilità degli enti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere la responsabilità dell'ente per fatti di reato, recependo la disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, con i seguenti adeguamenti:

          a) escludere la qualifica della responsabilità come «amministrativa»; escludere altresì la denominazione delle sanzioni come «amministrative»;

          b) chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa, con esclusione di Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, autorità indipendenti ed enti di piccole dimensioni, salvo quelli aventi personalità giuridica;

          c) perfezionare l'adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la persona giuridica risponde soltanto dei reati commessi nel suo interesse;

          d) stabilire che la responsabilità della persona giuridica si perfeziona solo se il reato sia stato reso possibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza di sorveglianza o controllo ovvero sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali della stessa;

          e) estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica deve rispondere se commessi nel suo interesse, in particolare includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale;

          f) prevedere l'applicazione nella specifica materia delle disposizioni del codice penale, in quanto compatibili, provvedendo a ogni opportuno coordinamento, anche con riferimento a misure di attenuazione o di esclusione della sanzione in caso di condotte riparatorie.